Le recenti sentenze chiariscono che il riscatto anticipato trasforma la polizza, superando le tradizionali tutele civili.
Le polizze vita, da sempre considerate un valido strumento di risparmio e tutela patrimoniale, sono al centro di un dibattito giuridico sempre più acceso: sono davvero impignorabili? E cosa accade quando vengono riscattate anticipatamente?
La risposta, aggiornata alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza penale, è più complessa di quanto si possa immaginare. Per capire cosa e se rischi leggi l’articolo fino in fondo.
La natura delle polizze vita e la loro impignorabilità
Secondo l’articolo 1923 del codice civile, le somme dovute dall’assicuratore al contraente o ai beneficiari di una polizza vita sono generalmente impignorabili e insequestrabili, poiché la legge riconosce a queste polizze una funzione precipuamente previdenziale e assistenziale. Questa tutela mira a garantire la sicurezza economica dei familiari o degli stessi assicurati in caso di eventi come morte o sopravvivenza a una certa data, richiamando principi costituzionali fondamentali (artt. 2, 38 e 47 Cost.).
Tuttavia, questa protezione non è assoluta e si applica solo a polizze con chiari scopi previdenziali. La giurisprudenza ha più volte specificato che la tutela non si estende a polizze che abbiano natura e finalità prevalentemente finanziarie o di investimento. In particolare, le cosiddette polizze unit-linked, che non garantiscono il capitale e dipendono dall’andamento dei mercati finanziari, sono considerate strumenti finanziari e quindi pignorabili e sequestrabili.
Il punto di svolta cruciale si verifica nel momento in cui il contraente esercita il diritto di riscatto anticipato della polizza. Questo atto, previsto contrattualmente, consente al titolare di recuperare in anticipo la somma investita, interrompendo così la funzione previdenziale originaria.

Così ti pignorano la polizza a vita, attenzione – giornalistialmicrofono.it)
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34306 del 21 ottobre 2025, ha ribadito che con il riscatto la polizza perde la sua natura di strumento previdenziale e diventa un semplice investimento finanziario. La somma riscattata, quindi, entra nella piena disponibilità patrimoniale del soggetto come un reddito qualsiasi, perdendo il beneficio dell’impignorabilità. Di conseguenza, in presenza di procedimenti penali, come quelli per riciclaggio o frode fiscale, tali somme possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Il conflitto tra tutela civile e poteri giudiziari penali
La delicata interazione tra la tutela civilistica delle polizze vita e i poteri del giudice penale emerge chiaramente nelle pronunce più recenti. Mentre l’art. 1923 c.c. limita le azioni esecutive e cautelari in ambito civile, esso non preclude il sequestro preventivo disposto nell’ambito di indagini penali.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che, in caso di reati tributari o altri illeciti penali, il sequestro preventivo può colpire le somme riscattate da polizze vita, anche se intestate a terzi beneficiari, in quanto il contraente conserva ampi poteri di disposizione (revoca del beneficiario, diritto di riscatto e riduzione della polizza). La finalità della confisca, che mira a sottrarre i proventi di reato, prevale così sulle ragioni di tutela previdenziale originarie.
In sintesi, oggi la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che le polizze vita, pur godendo di una protezione patrimoniale in ambito civile, sono vulnerabili in presenza di riscatti anticipati e indagini penali, con conseguente possibilità di sequestro e confisca dei capitali. La differenziazione tra funzione previdenziale e funzione finanziaria rappresenta la chiave interpretativa per comprendere i limiti di questa tutela.








