Una decisione della Corte d’appello di Brescia rafforza la tutela dei proprietari: giustificato lo sfratto immediato
La sentenza rappresenta un monito importante per i proprietari di immobili dati in locazione: inserire nel contratto clausole specifiche che richiamino gli obblighi di buon vicinato e il rispetto del regolamento condominiale costituisce una tutela preventiva fondamentale per poter recuperare rapidamente la disponibilità dell’immobile in caso di inquilini molesti.
Per i conduttori, invece, è evidente che la protezione garantita dal contratto di locazione non è illimitata. La condotta dei familiari o conviventi dell’inquilino incide direttamente sulla stabilità del rapporto contrattuale. Superare la soglia minima di civile convivenza non comporta solo sanzioni amministrative o condominiali, ma può portare anche alla risoluzione immediata del contratto di locazione.
Una recente sentenza emessa dalla Corte d’appello di Brescia ha sancito un importante principio in materia di locazione e convivenza condominiale, confermando che è possibile richiedere lo sfratto immediato qualora l’inquilino si renda responsabile di comportamenti lesivi e molesti nei confronti dei vicini. La vicenda, che ha avuto origine in un immobile della provincia di Bergamo, rappresenta un caso emblematico per la tutela del vivere civile all’interno dei condomini.
Quando lo sfratto è legittimo
La controversia nasce dal comportamento reiterato e gravemente lesivo della pacifica convivenza condominiale tenuto dalla conduttrice dell’immobile, che ha arbitrariamente occupato le aree comuni trasformando il giardino condominiale in uno spazio ad uso esclusivo. In particolare, la donna aveva installato una piscina gonfiabile, insieme a tavoli, sedie e attrezzature per barbecue, utilizzando indebitamente anche l’acqua condominiale per il riempimento della piscina stessa.
La situazione si è ulteriormente aggravata sul piano della sicurezza, con la produzione da parte dei locatori di filmati nei quali il convivente della donna veniva ripreso mentre sferrava calci e pugni contro l’abitazione dei vicini, impugnando un oggetto contundente. Oltre a ciò, la conduttrice ha ignorato ben cinque raccomandate di diffida e ha depositato una querela in cui dichiarava esplicitamente di non poter instaurare “buoni rapporti” con i vicini, giustificando tale incompatibilità con la loro origine africana. Questa dichiarazione è stata considerata dalla Corte come un elemento che ha aggravato il quadro di incompatibilità relazionale.

In questi casi si può essere sfrattati – (giornalistialmicrofono.it)
Nel suo pronunciamento, la Corte d’appello di Brescia ha chiarito che nel caso in cui il contratto di locazione richiami espressamente l’obbligo di rispettare le regole del corretto vivere civile, come previsto dall’articolo 19 del disciplinare condominiale, tale dovere assume natura contrattuale diretta tra locatore e conduttore. Questo significa che la violazione delle regole non costituisce soltanto una molestia verso terzi, ma anche un inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 1587 del codice civile, che impone al locatario di utilizzare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.
Dal punto di vista processuale, la sentenza assume un rilievo particolare per l’applicazione dell’onere della prova, previsto dall’articolo 2697 del codice civile. Un aspetto tecnico di rilievo riguarda l’applicazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile: durante il giudizio di primo grado, la conduttrice non ha contestato specificamente le accuse relative all’occupazione delle parti comuni con piscine gonfiabili e arredi, facendo così scattare il principio di non contestazione.
Per poter dichiarare la risoluzione del contratto, l’inadempimento deve essere di “non scarsa importanza”, così come previsto dall’articolo 1455 del codice civile.








